In data 6 dicembre 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che all’art 19-bis contenente la nuova disciplina riguardante l’uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.
La nuova norma sopra citata attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, facoltà di autorizzare l’istituzione scolastica a consentirne l’uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni.
L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
Si allega alla presente il modulo di autorizzazione che dovrà essere consegnato in data 6 e 7 settembre, dalle ore 8,00 alle ore 13,30, in segreteria compilato in ogni parte e firmato da entrambi i genitori (firma per esteso) con allegata copia dei documenti di identità.
Per venire incontro alle esigenze dei genitori le autorizzazioni (debitamente firmate e con allegati i documenti d’identità da entrambi i genitori) potranno essere consegnati da un delegato.
Le autorizzazioni non consegnate in questo orario andranno portate in segreteria fissando un appuntamento con l’ufficio didattica.
Il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall’ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l’incolumità dell’alunno.
Ovviamente nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell’istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.
L’autorizzazione dell’anno precedente NON è più valida. Bisogna rifare nuovamente il modello di autorizzazione per l’a.s. 2023/2024.
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